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Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994
8. Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo
1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando
alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto
coordinamento.Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza
del parere.
21. Servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A
dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di
investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad
esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento
autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera
prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì,
che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle
autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le
attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di
elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica
monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge
2 gennaio 1991, n. 1 (36), ed assicurando uniformità di disciplina in
relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti
nell'esercizio delle funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorità italiane collaborino
tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione
europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA),
ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante
accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi
preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e
sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e
la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di
investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso
la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti
alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e
alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli
investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon
funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli
intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di
investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le
partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile,
i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere
prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di
interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai princìpi di cura dell'interesse del
cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di
trasparenza e di equità. Nella applicazione dei princìpi si dovrà
altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener
conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine
della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari
oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui
fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di
investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed
adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei
fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina
delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati
all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare
mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti
cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorità competenti di
disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui
le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati
regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese
di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze
temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri
operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei
sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorità competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed
efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter
valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento
dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere
con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla
Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente
previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in
un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura
privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai
singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione,
le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo
conto dei princìpi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella
legge 2 gennaio 1991, n. 1 (37), e successive modificazioni e
integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire
le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare
l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o
particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei princìpi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle
persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese
di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle
violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del
diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni
altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia
sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e
delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di
disposizioni in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'articolo 1,
comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta
attuazione ai princìpi della parità concorrenziale, del buon
funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti
nelle direttive stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli
altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi
dell'articolo 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere
coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia
bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e
sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei
princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la
pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle
condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza
ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera
ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli
altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la
disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati
regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai
poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo,
secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti
di minoranza.
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